Premi meno onerosi: entrata in vigore del controprogetto all’iniziativa popolare

Nella sua seduta del 12 settembre 2025, il Consiglio federale ha deciso l’entrata in vigore del controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati». Dal 1° gennaio 2026 i Cantoni dovranno prestare un contributo minimo al finanziamento delle riduzioni dei premi. Ciò permetterà di garantire che queste ultime evolvano in modo proporzionale ai premi e che l’onere finanziario rimanga sostenibile per le economie domestiche. Inoltre, i Cantoni dovranno definire un obiettivo sociale, cioè stabilire la quota massima che i premi possono rappresentare rispetto al reddito disponibile.

Il 29 settembre 2023 il Parlamento ha adottato un controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)», respinta dal Popolo e dai Cantoni il 9 giugno 2024. Su questa base, il 3 settembre 2025 il Consiglio federale ha approvato una revisione totale dell’ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie (ORPM).

Secondo il controprogetto, i Cantoni devono concedere delle riduzioni dei premi annuali pari a una determinata quota minima delle spese lorde dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli assicurati domiciliati nel loro territorio. Ciò significa che i Cantoni saranno tenuti a incrementare il loro contributo alle riduzioni dei premi quando le spese dell’AOMS aumenteranno. La quota minima dipenderà dalla misura in cui i premi gravano sul reddito del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso domiciliati nel territorio cantonale: quanto più i premi incidono sul reddito in termini percentuali, tanto più le sovvenzioni versate dai Cantoni saranno elevate. Tuttavia, trattandosi di quote minime, i Cantoni hanno comunque la possibilità di prevedere contributi maggiori per finanziare la riduzione dei premi. Entro i limiti delle disposizioni del diritto federale, i Cantoni conservano la discrezionalità di stabilire i destinatari e l’ammontare delle riduzioni dei premi concesse. Questo meccanismo consente di limitare l’onere dei premi a carico delle economie domestiche.

Un obiettivo sociale da definire a livello cantonale

Il controprogetto prevede inoltre che ogni Cantone definisca la quota massima che i premi possono rappresentare rispetto al reddito disponibile degli assicurati con domicilio nel territorio cantonale (obiettivo sociale). Tuttavia, non indica alcun valore concreto. Nel caso in cui un Cantone non avesse definito la quota massima entro quattro anni dall’entrata in vigore della modifica alla legge, la stessa verrebbe fissata dal Consiglio federale. L’UFSP determinerà le spese cantonali lorde, così da poter fissare contemporaneamente in via definitiva sia il contributo minimo dei singoli Cantoni sia i sussidi della Confederazione per l’anno civile seguente, per consentire ai Cantoni di allestire di conseguenza i loro preventivi. Le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2026.

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