Assegni famigliari


Gli assegni familiari sono delle prestazioni pecuniarie versate ai genitori per i loro figli.

 

Secondo la Legge federale sugli Assegni Familiari (LAFam), per ogni figlio e in ogni cantone devono essere versati i seguenti assegni familiari mensili minimi:

  • un assegno di minimo 200 franchi per ogni figlio fino ai 16 anni di età;
  • un assegno di formazione professionale di 250 franchi per ogni figlio dai 16 ai 25 anni di età (vedi sotto la rubrica “Assegni di formazione professionale”);
  • L’assegno viene corrisposto anche per i figli tra i 16 e i 20 anni di età che presentano un’incapacità di guadagno a causa di una malattia o di una disabilità.
  • I cantoni hanno la possibilità di concedere degli assegni familiari superiori all’ammontare minimo stabilito dal legislatore federale (UFAS).

 

Diritto agli assegni

In tutta la Svizzera, hanno diritto a ricevere gli assegni familiari i salariati, gli indipendenti (dal 1.1.2013) e le persone senza attività lucrativa con un basso reddito. Una regolamentazione speciale viene applicata alle persone attive nell’agricoltura.

Per il personale dell’amministrazione (cantoni e Confederazione) si veda la tabella di Travail.Suisse (in francese, 15.2.2012) sui congedi parentali e assegni familiari.

 

E’ necessario far valere il proprio diritto agli assegni familiari

Gli assegni familiari non sono versati automaticamente, ma su richiesta. Essi possono venire concessi retroattivamente per un massimo di cinque anni.

  • I salariati devono farne domanda al datore di lavoro. Quest’ultimo sottopone la richiesta per esame alla cassa di compensazione per gli assegni familiari. Se la cassa di compensazione approva la richiesta, il datore di lavoro versa gli assegni ogni mese unitamente al salario;
  • gli indipendenti devono inoltrare una richiesta alla loro cassa di compensazione per assegni familiari;
  • le persone senza attività lucrativa devono inoltrare una richiesta alla cassa cantonale di compensazione per assegni familiari (gestita dalla cassa cantonale di compensazione AVS).

 

Obbligo degli aventi diritto

Vige l’obbligo di annunciare al proprio datore di lavoro o alla cassa di compensazione per gli assegni familiari ogni modifica della situazione personale, finanziaria o professionale che abbia delle conseguenze sul diritto agli assegni (formazione dei figli, ad esempio) e sul loro ammontare.

 

Registro degli assegni familiari

Dal 1. gennaio 2011 esiste un registro degli assegni familiari, ma solo i servizi di esecuzione preposti vi hanno un accesso integrale. Il pubblico puo’ avere un accesso limitato via Internet (vedi link) nelle pagine della Centrale di Compensazione (CdC). Per sapere se un assegno è versato ad un figlio, il relativo importo e da quale ufficio, è necessario indicare il numero AVS del figlio e la sua data di nascita (vedi link).

 

Newsletter


Iscriviti alla nostra newsletter trimestrale per essere sempre aggiornato sulle novità, le pubblicazioni e gli eventi relativi alla politica familiare.
Archivio

Inviando il modulo confermo di aver letto e accettato le condizioni espresse nella Privacy policy.