In caso di nascita o adozione non esiste un diritto ad assegni di nascita/ adozione a livello federale. Certi cantoni lo prevedono, per il Ticino potrebbe essere utile il seguente link con le regole valevoli dal gennaio 2024.
La Confederazione prescrive degli importi minimi per gli assegni di prima infanzia e per gli assegni di formazione. Non esiste un diritto generale a degli assegni di nascita o a degli assegni di adozione. La Confederazione lascia ai cantoni la libertà di scegliere se vogliono concedere o meno degli assegni di nascita o di adozione. Il documento tipi di assegni familiari dell’Ufficio federale delle Assicurazioni Sociali (UFAS) offre una panoramica sui tipi e sugli importi degli assegni familiari in vigore nei cantoni.
Quando un cantone decide d’introdurre degli assegni di nascita o degli assegni di adozione, deve rispettare i requisiti minimi imposti dal diritto federale.
In principio, sono applicabili le stesse condizioni valide per il diritto agli assegni familiari, ovvero:
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